Associati!
Possono essere associati gli avvocati che svolgono la propria attività prevalente in diritto amministrativo e in Lombardia, da almeno 3 anni.
La domanda di associazione e accompagnata dalla presentazione di almeno due associati. L’ammissione e decisa dal consiglio direttivo, che può chiedere al candidato un colloquio con uno o più componenti del consiglio stesso.
Gli avvocati iscritti all’Albo da meno di 3 anni ed i praticanti avvocati che operano nel settore del diritto amministrativo, in Lombardia, possono essere affiliati a SOLOM su loro domanda e con presentazione di almeno due associati.
L’affiliato può partecipare a tutte le iniziative di SOLOM, ma non ha diritto di voto in assemblea e non può essere eletto nel consiglio direttivo.
Possono essere affiliate anche altre associazioni di avvocati amministrativisti operanti sul territorio lombardo, che ne facciano richiesta. In questo caso, l’ammissione e deliberata dal consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Le associazioni partecipano ai lavori del consiglio direttivo con un proprio rappresentante, che ha diritto di voto solo sugli oggetti relativi ad attività comuni. Gli avvocati iscritti a dette associazioni possono chiedere l’iscrizione a SOLOM anche a titolo personale.
Gli associati e gli affiliati sono tenuti a corrispondere, all’inizio di ogni esercizio, entro il 31 marzo o entro la diversa data eventualmente definita dal consiglio direttivo, la quota associativa annua nella misura stabilita dal consiglio direttivo stesso, in ragione del bilancio previsionale annuale. Il consiglio direttivo può fissare quote differenziate in relazione all’anzianità di iscrizione all’Albo od in relazione alla natura, personale o associativa, del socio; il consiglio direttivo fissa, in misura adeguatamente ridotta, la quota annua dovuta dagli affiliati.
Il rapporto associativo viene meno per dimissioni, ovvero a seguito del mancato pagamento, per due anni consecutivi, della quota associativa annuale. Può essere altresì escluso, con il voto di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e previa informazione sulle contestazioni, l’associato che abbia svolto attività contrarie all’oggetto sociale o lesive dell’Associazione.